Regolamento ammissioni e classificazione linguistica

Il presente regolamento definisce le modalità applicative degli articoli da 8 a 11 e 32 e 33 dello Statuto

I. La Commissione delle Ammissioni e della Classificazione Linguistica.

Articolo 1

ATTRIBUZIONI

Organo statutario dell’Associazione, la Commissione delle Ammissioni e della Classificazione Linguistica esercita le funzioni e i poteri ad essa attribuiti dall’articolo 33 dello Statuto, e cioè:

1.applicazione del Regolamento relativo alle Ammissioni e alla Classificazione linguistica e presentazione all’Assemblea delle proposte di modifica dello stesso;
2.esame delle domande di ammissione e di cambiamento della classificazione linguistica. La Commissione si pronuncia sulla domanda e autorizza la pubblicazione delle liste corrispondenti, fatta salva la possibilità di ammissione automatica in virtù dell’art. 17 del presente Regolamento. La Commissione può concedere deroghe, se giustificate da circostanze particolari;
3. esame delle contestazioni. La Commissione si pronuncia sulla ricevibilità e, dopo accurato accertamento, sulla fondatezza delle contestazioni;
4. espunzione dalle liste corrispondenti del candidato o pre-candidato che abbia violato le regole dell’Associazione;
5. decisione sul cambiamento di status dei membri ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.
Inoltre, essa può eccezionalmente procedere a un accertamento di propria iniziativa qualora tale procedura fosse ritenuta auspicabile dalla maggioranza dei membri.

La Commissione ha facoltà di convocare i candidati e i garanti; essa può altresì convocare qualsiasi membro dell’Associazione che conosca il candidato in questione o che sia suscettibile di esprimersi a suo riguardo, a condizione di informarne il candidato stesso. Qualora si ritenesse di convocare parti terze, è necessaria l’autorizzazione da parte del candidato.

Articolo 2

PROCEDURA

Ogni comunicazione ufficiale inviata alla Commissione deve essere indirizzata al Segretariato che provvede a recapitarla.
La Commissione si riunisce 2 volte l’anno e su convocazione del suo presidente ogni qual volta egli lo ritenga necessario.
La Commissione deve riunirsi nei 30 giorni successivi alla richiesta scritta di 4 dei suoi membri, con indicazione dell’ordine del giorno.
La Commissione può deliberare solo in presenza della maggioranza dei suoi membri e prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
Ogni membro che sia assente per due volte consecutive senza valida giustificazione ovvero che sia assente per tre volte consecutive viene automaticamente escluso dalla Commissione.

Articolo 3

DECISIONI – RICORSI

Ogni decisione della Commissione riguardante un membro attivo o associato oppure un candidato o pre-candidato deve essere notificata per iscritto all’interessato; ogni decisione negativa deve fondarsi su motivazioni concrete.
L’interessato può presentare ricorso presso il Comitato esecutivo contro la decisione che lo riguarda nei 90 giorni susseguenti l’invio della notifica. Il ricorso deve essere indirizzato al presidente dell’Associazione e deve citare tutte le argomentazioni che l’interessato intende far valere. Il Comitato esecutivo consulterà la Commissione prima del suo definitivo pronunciamento.

II. Candidature

Articolo 4

PRE-CANDIDATI

1. L’interprete che abbia al suo attivo meno di 150 giornate di lavoro e che desideri iscriversi nella lista dei pre-candidati nell’intento di divenire candidato, invia la sua domanda alla Commissione delle Ammissioni e della Classificazione linguistica. La domanda deve recare la firma di almeno 3 membri attivi, i quali attestano che l’interprete svolge in effetti la professione, senza che ciò abbia a costituire un giudizio di valore sulle qualità professionali dell’interprete stesso. La domanda deve essere corredata dalla prova di pagamento delle spese amministrative previste.
2. Nome, indirizzo e combinazione linguistica utilizzata dal candidato (che non corrisponde alla sua classificazione linguistica ai sensi del presente regolamento) così come i nomi dei membri attivi che ne attestano l’esercizio della professione vengono pubblicati sulla lista corrispondente. In linea generale, il pre-candidato può figurare su questa lista per un periodo massimo di tre anni.

Articolo 5

CANDIDATI

1. Ogni interprete di conferenza che eserciti la professione esclusivamente nel totale rispetto del Codice Etico professionale, nonché di ogni altro regolamento dell’Associazione e delle altre regole della professione, avendo al suo attivo almeno 150 giornate di lavoro, può richiedere di essere ammesso in seno all’Associazione come candidato per divenirne membro attivo o associato. A questo fine, l’interprete presenta la sua domanda alla Commissione. La domanda deve recare le firme di almeno tre garanti, apposte nel corso di un periodo di massimo tre anni, facendo fede la data di ricezione della documentazione. Deve essere accompagnata dalla prova di pagamento delle spese amministrative corrispondenti.
2. La Commissione si assicura che la documentazione presentata dal candidato sia conforme alle disposizioni previste, quindi il suo nome, indirizzo, classificazione linguistica richiesta e nome dei garanti vengono pubblicati sulla lista dei candidati.
3. I candidati possono assistere senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni regionali, relativamente alle quali ricevono la necessaria documentazione.

Articolo 6

CANDIDATI E PRE-CANDIDATI

Come tutti i membri dell’Associazione, i candidati si impegnano a rispettare lo Statuto, il Codice Etico professionale e gli altri Regolamenti dell’Associazione.
Ciò vale anche per i pre-candidati, al fine di essere in regola con l’articolo 5 (a) al momento della domanda di ammissione come candidati.
Fino al momento della loro ammissione come membri attivi o associati dell’Associazione, i candidati e pre-candidati rientrano nelle competenze della Commissione delle Ammissioni e della Classificazione linguistica. Quest’ultima può in particolare adottare le misure previste all’articolo 33 (4) dello Statuto.

III. Classificazione linguistica

Articolo 7

Le lingue di lavoro dei membri dell’Associazione sono classificate in tre categorie, chiamate A, B, C e cioè:

Lingue attive:
A: La lingua madre dell’interprete (o altra lingua rigorosamente assimilabile alla lingua madre) verso la quale l’interprete traduce a partire da tutte le sue altre lingue di lavoro, nelle due modalità di interpretazione: simultanea e consecutiva.
Ogni membro deve avere almeno una lingua A, ovvero più di una.
B: Lingua che l’interprete padroneggia perfettamente pur non essendo la sua lingua madre e verso la quale traduce a partire da una o più delle altre lingue dichiarate, anche in una sola modalità di interpretazione.

Lingue passive:
C: Lingua della quale l’interprete ha una perfetta comprensione e a partire dalla quale traduce.

IV. Garanti

Articolo 8

Solo i membri attivi con almeno 5 anni di permanenza nell’Associazione e in possesso della classificazione linguistica richiesta possono essere garanti. Dopo il ricevimento del dossier, il patrocinio può essere ritirato solo in casi debitamente motivati. I membri della Commissione delle Ammissioni e della Classificazione Linguistica non possono svolgere il ruolo di garanti di candidati.

Articolo 9

I garanti del candidato attestano di aver lavorato con lui/lei e di averlo ascoltato nel corso degli ultimi tre anni; indicano a partire da quale lingua e verso quale lingua intendono patrocinarlo; ne certificano il possesso dell’esperienza professionale ai sensi degli articoli 5 e 7 sopra citati e il rispetto delle regole dell’Associazione.
La Commissione valuta liberamente le dichiarazioni dei garanti.

Articolo 10

Ogni candidato deve avere almeno 3 garanti, ma può averne un numero maggiore se ciò è richiesto dalla sua combinazione linguistica. Almeno due dei suoi garanti devono avere il domicilio professionale nella sua stessa Regione di AIIC World.
Laddove il potenziale candidato ritenga di essere stato vittima di discriminazione, il suo caso viene portato all’attenzione del Comitato esecutivo.

Articolo 11

Le domande di classificazione linguistica, così come quelle di riclassificazione, vengono presentate per coppie di lingue, dove ogni coppia costituisce un insieme formato dalla lingua di partenza e dalla lingua di arrivo.
Per ognuna delle coppie linguistiche il candidato preciserà se la lingua di arrivo è una lingua A o B (vedere l’articolo 7 del presente Regolamento). Ogni lingua che non sia una lingua di arrivo viene classificata come lingua C.

Ogni garante deve coprire almeno una delle coppie linguistiche del candidato e il totale dei garanti deve coprire tutte le coppie di lingue. Uno stesso garante può coprire più di una coppia di lingue. Il candidato deve presentare almeno tre garanti.

Quando la lingua di arrivo è una lingua A, la coppia di lingue deve essere coperta da almeno:
-       due garanti con la stessa lingua A e la lingua di partenza in A, B o C;

Se la lingua di arrivo è B, la coppia di lingue deve essere coperta da almeno:
-       un garante che abbia questa lingua in A e la lingua di partenza in A,B o C
-       un garante che abbia questa lingua in A o B e la lingua di partenza in A, B o C.

Il candidato deve dimostrare di aver lavorato almeno 50 giornate in ognuna delle coppie di lingue per le quali presenta la domanda.

Se il candidato si trova nell’impossibilità di rispettare questi criteri, la CACL potrà, se lo ritiene opportuno, accordare una deroga per una o più coppie di lingue.
Le coppie linguistiche riconosciute al candidato sono pubblicate contestualmente alla sua classificazione ABC.

V. Contestazioni

Articolo 12

Ogni membro dell’Associazione può far pervenire alla Commissione una contestazione scritta relativa a un candidato, spiegandone i motivi, entro un termine massimo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del nome del candidato sulla lista corrispondente. L’autore della contestazione deve essere chiaramente identificabile, sia che abbia inviato una missiva cartacea o elettronica.

Articolo 13

Ricevuta la contestazione, la Commissione si pronuncia dapprima sulla sua ricevibilità. In caso di contestazione ricevibile la Commissione ne informa il candidato o il membro interessato che può ritirare la sua domanda di candidatura o di riclassificazione in qualsiasi momento. Se la domanda non viene ritirata, la Commissione procede a una procedura di accertamento approfondita presso i garanti e presso gli autori della contestazione, e richiede il parere del Direttivo della regione di appartenenza del candidato o del membro contestato.
La Commissione può sollecitare il parere di ogni membro che conosca il candidato e/o che abbia fatto pervenire delle osservazioni a suo riguardo.
La Commissione deve ascoltare il candidato, se questi ne fa richiesta.

Articolo 14

La Commissione si pronuncia nel più breve tempo possibile, avendo come termine ultimo la data della sua seconda riunione a partire dalla data di presentazione della contestazione.

Articolo 15

Ogni procedura di accertamento posta in essere su iniziativa della Commissione ai sensi dell’ l’articolo 1 viene assimilata a una contestazione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 16

Quando una domanda esaminata dalla Commissione viene respinta, l’interprete può presentarne un’altra dopo un periodo di due anni. Se presenta ricorso presso il Comitato esecutivo, i due anni sono computati a partire dalla data di notifica della decisione del Comitato esecutivo.

VI. Ammissione

Articolo 17

Se la candidatura non è stata oggetto di contestazioni nei 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del nome del candidato nella lista corrispondente, il candidato viene immediatamente proclamato membro attivo o associato, e il suo nome viene iscritto nella lista dei membri dell’Associazione.
Lo stesso accade in caso di contestazione qualora, dopo la procedura di accertamento, la Commissione la ritenga infondata.

VII. Modifica della classificazione linguistica

Articolo 18

1. Ogni membro che desideri migliorare la propria classificazione linguistica fa pervenire alla Commissione una domanda di riclassificazione che deve recare la firma di almeno due garanti, non necessariamente appartenenti alla sua stessa regione. I garanti devono essere in possesso da almeno 5 anni della combinazione linguistica per la quale danno il loro patrocinio; per il resto, la procedura di riclassificazione è quella prevista per la classificazione linguistica dei candidati all’ammissione.
2. Stanti le disposizioni previste dal paragrafo sopra citato, ogni domanda che abbia per oggetto l’aggiunta di una lingua A o la riclassificazione di una lingua C o B in A sarà altresì accompagnata da una lettera di motivazione della richiesta, e sarà firmata da almeno 5 garanti che possiedano da almeno 5 anni la combinazione linguistica per la quale stanno patrocinando il candidato.
3. Ogni membro che volesse chiedere un declassamento linguistico ne rende edotto il Segretariato, che provvede ad informarne la Commissione. Il declassamento ha effetti immediati.

Articolo 19

Eventuali richieste di declassamento linguistico relative a un membro debbono essere opportunamente motivate e essere trasmesse alla Commissione da almeno 5 membri, di cui due aventi il loro domicilio professionale nella stessa Regione di AIIC World di appartenenza dell’interprete oggetto di tale richiesta. Se la richiesta viene giudicata ricevibile, si applica la seguente procedura: la Commissione ne informa prima di tutto la persona interessata che ha facoltà di scegliere tra:
-       sottoporsi a una procedura di accertamento
-       richiedere un declassamento volontario.

1. In assenza di risposta entro un termine di 60 giorni, la Commissione intraprende una procedura di accertamento, che inizia con la comunicazione all’interessato dell’apertura della stessa; viene invitato altresì il candidato a presentare entro un termine di 60 giorni un minimo di 3 membri disposti a difendere la classificazione contestata.
2. La documentazione relativa alla contestazione viene valutata dalla Commissione nel corso della riunione successiva.
3. Se in questa fase della procedura l’interessato non ha risposto, né ha presentato membri sostenitori della sua classificazione linguistica, la classificazione verrà modificata nel senso richiesto dagli autori della contestazione.
4. Ogni comunicazione tra l’interessato e la Commissione, compreso il risultato della procedura di accertamento, dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

VIII. Cambiamento di status

Articolo 20

1. Un membro attivo che desideri divenire membro associato presenta entro il 30 novembre una domanda scritta e motivata alla Commissione, che si pronuncia sulla richiesta. La modifica richiesta, qualora accettata, diviene effettiva all’inizio dell’anno finanziario successivo.
2. Ogni membro associato che desideri divenire membro attivo ne informa il Segretariato e salda la quota prevista.

IX. Procedura di emendamento

Articolo 21

Le proposte di modifica al presente Regolamento, se del caso presentate dopo l’acquisizione di un parere giuridico, vengono deliberate dall’Assemblea alla maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.