Codice deontologico di AIIC Italia

Codice di deontologia professionale


Articolo 1
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente Codice di deontologia professionale (di seguito il "Codice") stabilisce le norme in materia di integrità, professionalità e riservatezza che tutti i membri dell’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia (“l’Associazione”) si impegnano a rispettare nel proprio lavoro in qualità di interpreti di conferenza.
2. La violazione delle regole professionali stabilite nel presente Codice viene deliberata dal Collegio dei Probi Viri che procede a norma degli Artt. 21 e 22 del Regolamento.

Articolo 2
(Dovere di riservatezza)
1. I membri dell'Associazione sono tenuti alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su tutte le informazioni apprese nell'esercizio della propria professione in occasione di riunioni non aperte al pubblico.
2. I membri dell’Associazione si impegnano a non utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria professione al fine di acquisire vantaggi personali.

Articolo 3
(Dovere di competenza e diligenza)
1. I membri dell’Associazione si impegnano a svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale e accettano soltanto incarichi conformi alle loro combinazioni linguistiche e competenze.
2. Un membro dell'Associazione che recluta altri interpreti di conferenza, appartenenti o meno all'Associazione, si assume i medesimi impegni.

Articolo 4
(Dovere di lealtà, correttezza e probità)
1. I membri dell'Associazione sono tenuti a osservare i doveri di lealtà, correttezza e probità e si impegnano a non accettare incarichi e a non prestare il proprio servizio in situazioni che possano ledere la dignità della persona, nel rispetto nei limiti previsti dalla legge.
2. I membri dell'Associazione si impegnano ad astenersi da qualsivoglia atto che possa gettare discredito sulla professione.
3. I membri dell'Associazione si impegnano a non accettare due ingaggi diversi per il medesimo lasso di tempo.

Articolo 5
(Indipendenza)
1. L’esercizio della professione si fonda sui principi di indipendenza, autonomia e responsabilità.
2. I membri dell’Associazione si impegnano ad accettare unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale e il rispetto delle norme del presente codice e a svolgere la propria attività senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di alcun genere.

Articolo 6
(Incompatibilità e conflitto di interesse)
I membri dell’Associazione si impegnano ad astenersi dall’assumere incarichi quando questi determinino un conflitto di interessi. Le eventuali situazioni che potrebbero configurare conflitto d’interesse di qualsivoglia natura devono essere comunicate al committente.

Articolo 7
(Informazioni sull’esercizio dell’attività professionale)
1. I membri dell’Associazione possono rendere note, per scopi professionali, la propria professione di interpreti di conferenza e la propria appartenenza all’Associazione a titolo individuale, in quanto componenti di un gruppo o membri della regione AIIC World.
2. È consentito pubblicizzare la propria attività professionale, purché ciò avvenga in forme veritiere e non fuorvianti e comunque in modo da non recare offesa alla dignità della professione.
3. I membri dell’Associazione si astengono da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o comparativa idonea a indurre in errore il committente e non dichiarano titoli di studio, qualifiche e competenze professionali non rispondenti al vero.

Articolo 9
(Pratiche commerciali scorrette)
E’ fatto divieto ai Membri dell’Associazione di adottare qualsiasi pratica commerciale ingannevole, aggressiva o atipica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10
(Rapporti con la committenza)
1. I Membri dell’Associazione improntano il rapporto con il committente alla massima lealtà e correttezza.
2. I membri dell’Associazione s’impegnano a svolgere personalmente l'incarico ad essi affidato. In caso di indisponibilità o di impedimento e previo consenso del committente possono affidarlo ad altri colleghi di livello professionale equivalente.
3. I membri dell’Associazione informano il committente in ordine a condizioni di lavoro, modalità, esigenze di informazione e documentazione e strumenti necessari allo svolgimento dell'incarico conferito. Si impegnano a garantire la riservatezza della documentazione ricevuta e a studiarla scrupolosamente. Collaborano in via generale con il committente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità. Se le modalità richieste dal committente sono tali da compromettere la qualità della prestazione, i membri possono declinare l'incarico, informandone il committente.
4. I membri dell’Associazione richiedono che l’incarico sia conferito per iscritto, con chiara indicazione del contenuto ed entità dell’impegno nonché del compenso previsto .
5. Tale compenso deve essere congruo rispetto all’incarico professionale, a garanzia della qualità della prestazione, e tenere conto delle competenze, delle qualifiche, dell’esperienza dell’interprete e dell’attività di preparazione.
6. I membri dell’Associazione si astengono dall’accettare, o proporre, condizioni o compensi tali da configurarsi come concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

Articolo 11
(Rapporti tra colleghi)
1. I membri dell'Associazione si impegnano a rispettare l’obbligo di assistenza morale e di solidarietà professionale nei confronti dei propri colleghi. Si astengono dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi e alle loro competenze.
2. I membri dell'Associazione sono tenuti ad astenersi da dichiarazioni o atti lesivi degli interessi dell'Associazione o dei suoi membri. I membri dell’Associazione si astengono da comportamenti configurabili come concorrenza sleale e dall’utilizzare per proprio vantaggio personale le informazioni ottenute in relazione ai committenti di altri colleghi.

Articolo 12
(Rapporti con altre associazioni professionali)
1. Sono promossi i rapporti con altre associazioni di interpreti , ai fini della divulgazione delle informazioni e della realizzazione di iniziative comuni a tutela della professione.
2. L’appartenenza dei membri dell’Associazione ad altre Associazioni è consentita purché lo Statuto o i Regolamenti delle stesse non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di AIIC Italia. Non è ammessa l’assunzione di incarichi nelle altre associazioni.

Articolo 13
(Sviluppo professionale)
I membri dell’Associazione s’impegnano a curare costantemente il proprio sviluppo professionale, sia nelle proprie lingue sia nei settori specialistici di lavoro, nel rispetto del Regolamento sullo sviluppo professionale.

Articolo 14
(Condizioni di lavoro)
I membri dell'Associazione si impegnano a non offrire o accettare, per proprio conto o per conto di altri interpreti di conferenza reclutati per il proprio tramite, che si tratti di membri dell'Associazione o meno, condizioni di lavoro in contrasto con quelle sancite nelle Norme Professionali.

Articolo 15
(Sanzioni)
Ai sensi degli Artt. 21 e 22 i membri che violano le norme del presente Codice saranno sottoposti alle seguenti sanzioni, commisurate alla violazione deontologica commessa. Le sanzioni disciplinari sono:
a) richiamo informale da parte del CPV;
b) richiamo formale da parte del CD;
c) sospensione temporanea dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, fino al momento dell’adempimento dell’obbligo;
d) inoltro di un fascicolo disciplinare da parte del CD agli Organi Disciplinari di AIIC World.

Articolo 16
Emendamenti al Codice
Il presente Codice può essere emendato attraverso delibera dell'Assemblea approvata con maggioranza di due terzi dei voti espressi e, se del caso, dopo avere richiesto un parere legale sulle proposte di emendamento.